Art. 16 — Procedura di voto
1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli. 2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio. 3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve esprimere detto voto nelle forme autorizzate. 4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
