• 1)Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio prende le proprie risoluzioni a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo.
  • 2)La risoluzione del Consiglio presa in virtu' del paragrafo 1) dell'articolo 17 e' adottata a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti, maggioranza che deve comprendere i due terzi dei voti delle Parti concessionarie del diritto di esercizio ed i due terzi dei voti delle altre Parti Contraenti.
  • 3)Le risoluzioni del Consiglio prese in virtu' del paragrafo 4), lettere d) ed e), dell'articolo 4 sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e prendenti parte al voto, con la riserva che l'insieme dei contributi di tali Parti Contraenti rappresenti almeno i due terzi del totale dei contributi versati da tutte le Parti Contraenti.
  • 4)Le risoluzioni del Consiglio prese in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 3, del paragrafo 4), lettera c), dell'articolo 4, dell'articolo 13 e del paragrafo 5) dell'articolo 19 sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e prendenti parte al voto. Le risoluzioni che comportano un aumento degli oneri finanziari delle Parti Contraenti entrano in vigore con approvazione dei due terzi delle Parti Contraenti e, per ogni Parte Contraente restante, con approvazione di quest'ultima.
  • 5)Qualsiasi risoluzione del Consiglio di modificare il limite massimo stabilito al paragrafo 4), lettera d), dell'articolo 4 e' adottata a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto ed e' immediatamente esecutiva.
  • 6)Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, le risoluzioni del Consiglio hanno effetto immediatamente oppure a partire da una data ulteriore stabilita dal Consiglio.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art5 · fonte su Normattiva