1. - La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui almeno cinque degli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 19 della presente Convenzione l'avranno firmata senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. - Per tutti gli Stati che firmino la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichino o vi aderiscano dopo che cinque Stati hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato in questione ha firmato senza riserva di ratifica o depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art20 · fonte su Normattiva