1. - La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui almeno cinque degli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 19 della presente Convenzione l'avranno firmata senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. - Per tutti gli Stati che firmino la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichino o vi aderiscano dopo che cinque Stati hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato in questione ha firmato senza riserva di ratifica o depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
