1. - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia, ogni parte contraente la potra' denunciare in ogni momento dopo la data della sua entrata in vigore, basata sull'art. 20 della Convenzione stessa. 2. - La denuncia sara' notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Segretario generale del Consiglio. 3. - La denuncia avra' efficacia sei mesi dopo che lo strumento di denuncia sara' stato ricevuto dal Segretario generale del Consiglio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art21 · fonte su Normattiva