1. - Ogni Stato potra', all'atto della firma senza riserva di ratifica, o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altra data successiva, notificare al Segretario generale del Consiglio che l'applicazione della presente Convenzione verra' estesa a tutti o ad alcuni dei territori delle cui relazioni internazionali esso sia responsabile o assuma la responsabilita'. Tale notifica avra' efficacia tre mesi dopo la data in cui detta notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale. Tuttavia, la Convenzione non si applichera' ai territori indicati nella notifica prima che essa sia entrata in vigore per lo Stato interessato. 2. - Ogni Stato che abbia, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, notificato l'estensione della presente Convenzione ad un territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile o assuma la responsabilita', potra' notificare al Segretario generale del Consiglio, in base alle disposizioni dell'art. 21 della presente Convenzione, che detto territorio cessera' di applicare la Convenzione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art23 · fonte su Normattiva