Art. 7 (Convenzione)
ARTICOLO VII Deposito e Registrazione 1. La Convenzione sara' depositata presso il Segretario Generale che ne' trasmettera' copie certificate conformi agli Stati. 2. All'entrata in vigore della Convenzione, il suo testo verra' trasmesso dal Segretario Generale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
