1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilita' di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l'autorita' dalla quale dipende. 2. L'atto cosi' redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950~art5 · fonte su Normattiva