Ciascuno Stato contraente la cui legge non preveda la separazione personale, potra' al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione riservarsi il diritto di non riconoscere una separazione personale se, nel momento in cui questa fu ottenuta, uno dei coniugi era cittadino di uno Stato contraente la cui legge non prevedeva la separazione personale.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
