Ciascuno Stato potra', al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione, formulare una o piu' riserve come previsto agli articoli 19, 20, 21 e 24 della presente Convenzione. Nessun'altra riserva sara' ammessa. Ciascuno Stato contraente potra' anche, notificando una estensione della Convenzione in conformita' all'articolo 29, formulare una o piu' di queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori indicati nella notifica di estensione. Ciascuno Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare una riserva precedentemente formulata. Tale ritiro sara' notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cessera' il sessantesimo giorno dopo la notifica di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
