Art. 10 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
I beni che sono stati acquistati ai sensi dell'Articolo 7 o importati ai sensi dell'Articolo 8 del presente Accordo non potranno essere ceduti, venduti, dati in affitto o in altro modo ceduti a meno che le autorita' competenti non ne siano state preventivamente informate e non siano stati pagati i dazi e le imposte necessari.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
