Art. 15 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
Gli esperti (che non siano membri del personale) nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Gruppo o mentre svolgono missioni per il Gruppo godranno di quanto segue, nella misura in cui sara' necessario per espletare le loro funzioni, anche durante i viaggi compiuti nello svolgimento delle loro funzioni e nel corso delle missioni: (a) anche dopo aver cessato di lavorare per il Gruppo, dell'immunita' dalla giurisdizione per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le parole scritte o pronunicate, tranne nel caso di violazioni al codice stradale commesse da un esperto o nel caso di danni provocati da un veicolo guidato' da un esperto o di sua proprieta'; (b) dell'inviolabilita' per tutti gli atti ed i documenti ufficiali.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
