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[1]Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorita' competente e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 1000 a 5000.

[2]La reclusione non e' inferiore a tre mesi e la multa a L. 2000:

[3]1° se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;

[4]2° se il fatto si riferisca a donne, od a minori.

[5]Se il reato sia commesso da cinque o piu' persone associate la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da L. 3000 a 6000.

Testo in vigore dal 19 settembre 1930 al 25 settembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art2 · fonte del testo

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