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Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, a prorogare, per una volta sola e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversita' atmosferiche. Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entita' e la causale del danno.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 21 maggio 1985
