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Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati. Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente primo comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entita' e la causale del danno. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250

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Il D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250, ha disposto (con l'art.8-quater) che a favore delle aziende agricole della regione Puglia e' prorogata fino a 24 mesi l'erogazione dei prestiti quinquennali.

Testo in vigore dal 25 luglio 1993 al 16 dicembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1985 al 25 luglio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250

    Il D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250, ha disposto (con l'art.8-quater) che a favore delle aziende agricole della regione Puglia e' prorogata fino a 24 mesi l'erogazione dei prestiti quinquennali.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;838~art1 · fonte del testo