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((Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati)). Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente ((primo)) comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entita' e la causale del danno.

Testo in vigore dal 21 maggio 1985 al 25 luglio 1993

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 21 maggio 1985. 21 parole tolte, 98 parole aggiunte.

Gli tolto: Istituti ed Enti aggiunto: istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro tolto: per l'agricoltura e le aggiunto: dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con tolto: quello per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, a prorogare, aggiunto: il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non piu' di tolto: 24 aggiunto: ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertitoaggiunto: , con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle aggiunto: rate delle operazioni di credito agrario di esercizio aggiunto: e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del tolto: 40 aggiunto: 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto tolto: di aggiunto: delle eccezionali avversita' atmosferiche. Le aggiunto: rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati. Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente aggiunto: primo comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entita' e la causale del danno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;838~art1 · fonte del testo