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I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera' per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art10 · fonte su Normattiva