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I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000. 1 2 I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. 1 2 L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera' per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 9 maggio 1989
1Il Decreto 9 maggio 1989 (in G.U. 19/05/1989, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040".
Decreto 24 luglio 1991
2Il Decreto 24 luglio 1991 (in G.U. 31/10/1991, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110".
Testo in vigore dal 15 novembre 1991 al 25 agosto 1994
