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[1]L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai Regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, e' concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella Regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermita' ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

[2]Gli accertamenti relativi alle infermita', di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

[3]Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si inizio' il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo, stesso.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art1 · fonte del testo