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[1]L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai Regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, e' concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella Regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermita' ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

[2]Gli accertamenti relativi alle infermita', di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

[3]Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si inizio' il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo, stesso. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 aprile 1935, n. 792

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La L. 4 aprile 1935, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".

Testo in vigore dal 23 giugno 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1936

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 1935, n. 792

    La L. 4 aprile 1935, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art1 · fonte del testo