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La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
- a)per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
- b)per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
- c)per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- d)per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;
- e)per perdita della cittadinanza;
- f)per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 16 giugno 2002
