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La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
- a)per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
- b)per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
- c)per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- d)per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
- 1)trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2)dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- 3)quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
- 4)quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;
- e)per perdita della cittadinanza;
- f)per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
Testo in vigore dal 16 giugno 2002 al 19 febbraio 2026
