Art. 3
La somma di lire 900 milioni, di cui all'art. 1, sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49 e di lire 450 milioni nell'esercizio 1949-50. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
