La somma di lire 900 milioni, di cui all'art. 1, sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49 e di lire 450 milioni nell'esercizio 1949-50. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 4 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-06;168~art3 · fonte del testo