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Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo articolo 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge. Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione. I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 28 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art4 · fonte del testo