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Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo articolo 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge. 1 Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione. 1 I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1991 n. 137
1- La L. 10 aprile 1991 n. 137 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419". - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 4 della L. 10 aprile 1991 n. 137 e' stato emanato con Decreto 16 dicembre 1991, n. 434, pubblicato in G.U. 21/01/1992, n. 16.
Testo in vigore dal 28 aprile 1991 al 10 luglio 2010
