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Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
- 1)da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualita' e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;
- 2)da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- 3)da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:
- a)dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- b)dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;
- c)dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformita' dell'articolo 5, punto 1), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- 4)da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:
- a)chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3) del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- b)chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- 5)da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69;
- 6)da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. numero 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento C.E.E. numero 95/69;
- 7)da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- 8)da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;
- 9)da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:
- a)violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
- b)violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla meta'; in caso di recidiva reiterata e' revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed e' disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, quart'ultimo comma.
Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 21 marzo 2008
