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Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • 1)da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualita' e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;
  • 2)da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • 3)da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:
  • a)dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • b)dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;
  • c)dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformita' dell'articolo 5, punto 1), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • 4)da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:
  • a)chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3) del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • b)chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • 5)da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69;
  • 6)da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. numero 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento C.E.E. numero 95/69;
  • 7)da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • 8)da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;
  • 9)da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:
  • a)violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
  • b)violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla meta'; in caso di recidiva reiterata e' revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed e' disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, quart'ultimo comma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 2008, n.34

2

La L. 25 febbraio 2008, n.34 ha disposto (con l'art. 8 comma 69) che "Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore."

Testo in vigore dal 21 marzo 2008 al 10 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 21 marzo 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 2008, n.34

    La L. 25 febbraio 2008, n.34 ha disposto (con l'art. 8 comma 69) che "Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art5 · fonte del testo