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Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalita' e decorrenze:

  • a)alle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  • b)alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e societa' consortili condotte in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127.

Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 31 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;573~art1 · fonte su Normattiva