Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti. Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonche' di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art25 · fonte su Normattiva