Art. 25
Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti. Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonche' di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
