Art. 34
[1]Elezione del Presidente e della Giunta
[2]Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Presidente e di quelli alla carica di Assessori. L'elezione ha luogo sulla base di una o piu' liste di candidati, presentate da almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a seguito di un dibattito politico-programmatico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla Presidenza di ciascuna lista. L'elezione avviene a scrutinio palese: - con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni; - con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
