Art. 44
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[1]Modalita' di approvazione dei disegni e delle proposte di legge
[2]Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono sempre per appello nominale. In caso d'urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge. Il Regolamento disciplina modalita' e termini di tale procedura.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
