Art. 51
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[1]Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
[2]I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o piu' Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere iniziative legislative presentando un progetto di legge accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni. Le assemblee degli enti proponenti hanno facolta' di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
