Art. 51
[1]Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
[2]((I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o piu' Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni)). Le assemblee degli enti proponenti hanno facolta' di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
