Art. 55
[1]Limiti del referendum abrogativo
[2]Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto. Il referendum e' inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. La proposta respinta non puo' essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni. ((Ogni anno puo' essere indetta una sola consultazione referendaria per non piu' di tre quesiti)).
Testo vigente dal 3 luglio 1991
