Art. 54
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[1]Referendum abrogativo
[2]Il referendun per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale e' indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purche' rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
