Art. 56
[1]Referendum su regolamenti regionali
[2]I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti. Non e' proponibile il referendum per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
