[1]Referendum su regolamenti regionali

[2]I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti. Non e' proponibile il referendum per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art56 · fonte su Normattiva