Art. 60
[1]Referendum consultivo
[2]((Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, puo' deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalita' fissate con legge regionale)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 MAGGIO 1991, N. 180)). Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito e' stato favorevole, il Presidente della Giunta e' tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo, il Presidente della Giunta ha facolta' di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
