Approvazione
Art. 63
[1]Petizioni al Consiglio regionale
[2]((I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni)). Le ulteriori modalita' relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
