[1]Petizioni al Consiglio regionale

[2]((I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni)). Le ulteriori modalita' relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

Testo vigente dal 3 luglio 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art63 · fonte su Normattiva