Art. 63
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[1]Petizioni al Consiglio regionale
[2]I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi e amministrativi o per esporre necessita' di comune interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' formale delle petizioni. Le ulteriori modalita' relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
