[1]Ruolo organico del personale regionale

[2]Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto. La segreteria generale della Regione assicura i rapporti fra tutti i servizi regionali, articolati, secondo i principi dello Statuto e tenendo conto dei criteri di autonomia funzionale e contabile degli uffici del Consiglio previsti dall'articolo 23, in modo da conseguire la efficienza funzionale e la rispondenza dei servizi ai fabbisogni e alle esigenze della comunita' regionale. Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta. Il personale di ruolo e' assunto mediante concorso pubblico. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, e' ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati. Le modalita' ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale. ((Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale)).

Testo vigente dal 3 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art81 · fonte su Normattiva