Art. 38
[1]Elezione della Giunta
[2]Il Presidente e i membri della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono eletti con unica votazione a voto palese su lista collegata ad un documento programmatico, presentato da almeno un quarto dei consiglieri e sul quale si e' svolto il dibattito politico nel Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
