L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' agli enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' regionale secondo le disposizioni del presente Statuto. L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali e alla Giunta. I progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art37 · fonte su Normattiva