Art. 37
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' agli enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' regionale secondo le disposizioni del presente Statuto. L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali e alla Giunta. I progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
