Art. 74
[1]Revisione dello Statuto
[2]La revisione dello Statuto e' deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' approvata con legge ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. L'iniziativa non puo' prendersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima modificazione della stessa norma o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
