Art. 15
L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'attivita' delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Ha alle proprie dipendenze il relativo personale. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio dispone di un bilancio autonomo nell'ambito del bilancio della Regione. I fondi relativi sono amministrati dall'Ufficio di presidenza secondo le norme del Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
