L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'attivita' delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Ha alle proprie dipendenze il relativo personale. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio dispone di un bilancio autonomo nell'ambito del bilancio della Regione. I fondi relativi sono amministrati dall'Ufficio di presidenza secondo le norme del Regolamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art15 · fonte su Normattiva