Art. 34
[1]Inchieste
[2]Il Consiglio puo' disporre inchieste su materie che interessino la Regione. L'inchiesta deve essere disposta quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. L'Ufficio di Presidenza istituisce, in tal caso, una Commissione speciale formata nei modi di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
