Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorno dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, ovvero dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art42 · fonte su Normattiva