Art. 42
Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorno dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, ovvero dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
