Art. 63
[1]Delega di funzioni amministrative
[2]La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici. La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione per singola materia e senza limiti di scadenza e' disposta con legge regionale, con la quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi, i poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari. La delega puo' essere revocata con legge regionale, sentiti gli enti interessati. La delega all'esercizio di funzioni amministrative della Regione per oggetto definito e per il tempo determinato se relativa a provvedimenti o atti amministrativi di esecuzione di leggi regionali e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, e' conferita con deliberazione del Consiglio regionale e, in ogni altro caso, con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
