Art. 24
[1]Esame preliminare delle proposte di legge o di regolamento
[2]Le proposte di legge o di regolamento, redatte in articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il disposto dell'articolo 76, primo comma, ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in conformita' alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell'articolo 14. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalita' e i termini per l'esame delle proposte in Commissione e puo' prevedere procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio. L'inosservanza dei termini previsti per l'esame in Commissione comporta l'immediata iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
