[1]Integrazione della composizione della Giunta

[2]Salvo il caso previsto dall'articolo 41, secondo comma, nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di uno o piu' componenti la Giunta, il Consiglio e' convocato entro trenta giorni per l'integrazione della Giunta che avviene con le modalita' previste dall'articolo 37, quarto comma, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art43 · fonte su Normattiva