Art. 43
[1]Integrazione della composizione della Giunta
[2]Salvo il caso previsto dall'articolo 41, secondo comma, nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di uno o piu' componenti la Giunta, il Consiglio e' convocato entro trenta giorni per l'integrazione della Giunta che avviene con le modalita' previste dall'articolo 37, quarto comma, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
