In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta e' subordinata alla elezione, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che preventivamente dichiari di collegarsi con la Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. In tale ipotesi il Consiglio non puo' deliberare alcun altro oggetto prima della elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente puo' tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, con i limiti stabiliti dal Regolamento interno.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art51 · fonte su Normattiva