Art. 39
La legge regionale disciplina le procedure e gli organi della programmazione regionale, informandosi a principi e metodi atti ad assicurare il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre formazioni sociali. Il processo di formazione, attuazione e verifica dei piani di sviluppo e' articolato su base comprensoriale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
